Regolamento per il trasporto di animali vivi

Il trasporto di animali vivi è disciplinato dal regolamento comunitario 1/2005.
L'impresa di autotrasporto che intende effettuare trasporti di animali vivi deve avere:


  1. Autorizzazione rilasciata dall' ASL;
  2. Conducente in possesso di formazione specifica (partecipazione al corso e superamento di esame finale);
  3. Veicoli dichiarati idonei dal servizio veterinario della ASL competente;
  4. Piani D'emergenza.
Il trasporto regolato severamente impone diversi obblighi durante il viaggio e sono:
  • Compilazione di un giornale di viaggio;
  • Rispetto di pratiche precise (non trasportare animali giovanissimi, avere cura di far effettuare viaggi in condizioni decenti per gli animali);
  • Cura degli animali stessi;
La disciplina comunitaria prevede tre gradi di trasporto, regolamentati in modo diverso e sono:
  1. Trasporto minore di 65 chilometri;
  2. Trasporto di durata fino ad 8 ore;
  3. Trasporto di durata oltre le 8 ore.
Per il trasporto di animali vivi devono essere utilizzati veicoli dotati delle seguenti caratteristiche:
  • Idoneo pianale di carico;
  • Appositi sistemi di raccolta del liquame;
  • Impianto di navigazione satellitare;
  • Disinfestazione dopo ogni trasporto. L'avvenuta disinfestazione prevede l'esposizione all' esterno del veicolo di un cartello giallo con la scritta "disinfettato" sul quale sono apposti la targa del veicolo, data e timbro dell' impresa che ha effettuato l'operazione;
  • Disporre di rampe di carico per la salita e la discesa del bestiame.


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