Regolamento per il trasporto di animali vivi
Il trasporto di animali vivi è disciplinato dal regolamento comunitario 1/2005.
L'impresa di autotrasporto che intende effettuare trasporti di animali vivi deve avere:
- Autorizzazione rilasciata dall' ASL;
- Conducente in possesso di formazione specifica (partecipazione al corso e superamento di esame finale);
- Veicoli dichiarati idonei dal servizio veterinario della ASL competente;
- Piani D'emergenza.
Il trasporto regolato severamente impone diversi obblighi durante il viaggio e sono:
- Compilazione di un giornale di viaggio;
- Rispetto di pratiche precise (non trasportare animali giovanissimi, avere cura di far effettuare viaggi in condizioni decenti per gli animali);
- Cura degli animali stessi;
La disciplina comunitaria prevede tre gradi di trasporto, regolamentati in modo diverso e sono:
- Trasporto minore di 65 chilometri;
- Trasporto di durata fino ad 8 ore;
- Trasporto di durata oltre le 8 ore.
Per il trasporto di animali vivi devono essere utilizzati veicoli dotati delle seguenti caratteristiche:
- Idoneo pianale di carico;
- Appositi sistemi di raccolta del liquame;
- Impianto di navigazione satellitare;
- Disinfestazione dopo ogni trasporto. L'avvenuta disinfestazione prevede l'esposizione all' esterno del veicolo di un cartello giallo con la scritta "disinfettato" sul quale sono apposti la targa del veicolo, data e timbro dell' impresa che ha effettuato l'operazione;
- Disporre di rampe di carico per la salita e la discesa del bestiame.
Commenti
Posta un commento